Art. 3.
(Richiesta di utilizzo delle terre abbandonate).

      1. Chi intende promuovere un'attività avvalendosi, esclusivamente o congiuntamente ad altre, di terre abbandonate, deve farne richiesta al comune in cui tali terre sono situate, corredata da idonea documentazione e da un progetto analitico.
      2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al

 

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comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune per un tempo non inferiore a sei anni.
      3. Il comune, espletate le formalità di cui agli articoli 5 e seguenti, delibera l'accoglimento del progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive di particolare utilità per la comunità locale. A tale fine, sono considerate attività produttive di particolare utilità: l'allevamento, la coltivazione, l'attività di lavorazione o di trasformazione dei prodotti della montagna, anche nella forma di ampliamento o di sviluppo di attività già esercitate all'atto della richiesta di cui al comma 1, nonché le attività artigianali, commerciali e industriali, se l'utilizzo della terra abbandonata è ritenuto indispensabile al loro efficace esercizio.